(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                       del 10 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione,  in  attuazione  dell'art. 10 della legge 27 marzo
1992,  n.  257,  provvede  ad  adottare  il  "Piano   di   protezione
dell'ambiente,  di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai
fini della difesa dai perioli derivanti  dall'amianto"  nel  rispetto
delle  norme  nazionali,  degli atti governativi di indirizzo e delle
direttive comunitarie in materia.
  Per la realizzazione del piano la Regione si avvale dei  contributi
a  carico del bilancio dello stato assegnati con D.P.C.M. 16 novembre
1995.
  2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione del  progetto  di
piano  avvalendosi  delle  strutture  regionali,  dell'apporto  delle
Province, dei Consorzi istituiti con L.R. 8 settembre  1988,  n.  74,
dei  Comuni,  delle  Aziende  Unita' sanitarie locali della Regione e
delle rappresentanze delle categorie interessate a livello regionale.
  A tal  fine  la  Giunta  regionale  istituisce  presso  il  settore
Ecologia  e  Tutela dell'Ambiente una speciale unita' organizzativa a
carattere temporaneo, chiamandovi  a  partecipare  a  tempo  pieno  o
parziale  dipendenti  dei  seguenti  Settori interessati per materia:
"Sanita', Igiene e  Sicurezza  Sociale",  "Commercio,  artigianato  e
industria" e "Formazione professionale e lavoro".
  3.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  supporto  alle strutture
regionali la Giunta  regionale  si  avvale  della  collaborazione  di
Istituti,  Enti  o  esperti esterni mediante conferimento di appositi
incarichi. Per quanto attiene alle modalita'  di  conferimento  degli
incarichi,   ai   compensi   da   corrispondere   ed   ai   casi   di
incompatibilita', si applicano le disposizioni di  cui  alla  L.R.  9
settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
  4.  Il  Consiglio  regionale  provvede  all'approvazione  del piano
regionale.
  5. Il piano regionale entra in vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
  6.  Le  disposizioni contenute nel piano hanno carattere vincolante
per tutti i soggetti pubblici e privati  interessati  al  fattore  di
rischio derivante dall'amianto.